Prime modifiche alla Riforma Moratti votate al Senato oggi 28 giugno 2006.
Prime modifiche alla Riforma Moratti votate al Senato oggi 28 giugno 2006.
Di seguito la parte che riguarda la
scuola del disegno di legge n. 325 approvato oggi 28 giugno 2006 al
Senato.
DISEGNO DI LEGGE
EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1000
IL GOVERNO
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
Art. 1
......
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E’ prorogato all’anno scolastico 2007–2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall’anno scolastico 2008–2009.
7. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all’anno scolastico 2008–2009,".
8. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007–2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008–2009".
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Vengono prorogati i termini previsti dall'Articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n.53 (Riforma Moratti) di seguito riportato
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
solo per gli ultimi quattro decreti legislativi approvati, per i quali il termine dei diciotto mesi non è ancora scaduto.
I termini passano da diciotto a trentasei mesi, quindi solo:
i decreti legislativi n. 76 (diritto – dovere) e n. 77 (alternanza scuola – lavoro) del 15 aprile 2005, potranno essere modificati fino ad aprile 2008;
i decreti legislativi n. 226 (superiori) e n. 227 (reclutamento docenti) del 17 ottobre 2005, potranno essere modificati fino ad ottobre 2008.
Così come previsto sono rimasti fuori: il decreto legislativo n. 59 (scuola primaria) del 19 febbraio 2004 e il decreto legislativo n. 286 (INVALSI) del 19 novembre 2004, per i quali il termine dei diciotto mesi è scaduto rispettivamente nell'agosto 2005 e nel maggio 2006.
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Vengono prorogati i termini per la sperimentazione degli anticipi nella scuola dell'infanzia previsti dall'Articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Riforma Moratti)di seguito riportato
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
L'Articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (scuola primaria) di seguito riportato
Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
entrerà in vigore a partire dall'a.s. 2008/2009.
La fase sperimentale relativa agli anticipi nella scuola dell'infanzia viene prorogata di due anni cioè fino all'a.s. 2007/2008. Il tutto entrerà a regime a partire dall'a.s. 2008/2009.
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Viene modificata la parte in neretto dell'Articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 di seguito riportato
Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
Per le scuole secondarie di primo grado (scuole medie) l'organico continua ad essere determinato secondo il precedente ordinamento per ancora tre anni, cioè fino all'a.s. 2008/2009.
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Viene modificata la parte in neretto dell'Articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (scuole superiori) di seguito riportato
Le
prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di
istruzione e formazione professionale
sono avviati contestualmente a decorrere dall’anno scolastico e
formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti
normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi
normativi propedeutici all’avvio del secondo ciclo, di competenza
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il medesimo Ministero
non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole,
ferma
restando
l’autonomia scolastica.
L'avvio della riforma del secondo ciclo viene rimandato di un anno, cioè a partire dall'a.s. 2008/2009.
Milano, 28 giugno 2006
Mario Piemontese

