Il copia - incolla del Ministro
Il copia - incolla del Ministro
Non il cacciavite, ma le funzioni di copia - incolla - o meglio, quelle
di taglia e cuci - sembrano sempre più caratterizzare il modo in cui il
ministro Fioroni costruisce i propri interventi legislativi.
Le parti nelle quali, con l'ultimo disegno di legge - completato dal relativo decreto - si introducono "Norme generali in materia di istruzione tecnica e professionale ", ne sono un esempio.
Premetto che l'intenzione su cui si fonda la proposta, nel momento in
cui cancella l'evanescente licealizzazione dell'istruzione tecnica e la
regionalizzazione di quella professionale non può non trovarmi
d'accordo, se non altro in considerazione del fatto che il riferimento
al quale vengono agganciati gli istituti tecnici e professionali, nel
primo articolo, è quel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, tanto inviso al ministro Moratti.
Per contro, altri riferimenti contenuti nei due documenti e l'esame
dell'articolo dedicato alle abrogazioni, danno ai due testi un
carattere di ibridicità veramente preoccupante.
Sto parlando, in particolare, del punto tre dell'art. 1, quello dedicato all'organico raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale: un bell'esempio di copia e incolla e non solo linguistico. Lo dimostra il fatto che le strutture formative chiamate ad attuare il raccordo sono anche quelle rispondenti al livello essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto
17 ottobre 2005 n. 226 per il conseguimento di qualifiche e di diplomi
professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito
repertorio nazionale. Ora, come è possibile verificare ri/leggendoli, questi livelli - che non a caso sono posti all'inizio del famigerato capo III - costituivano lo "zoccolo duro " del doppio canale morattiano.Compreso l'apprendistato.
Per completezza di informazione, faccio inoltre presente che le linee guida che il decreto si propone di adottare, sono state già definite mesi fa, in recepimento
accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano per la definizione degli Standard formativi minimi
relativi alle competenze tecnico professionali in attuazione
dell'accordo quadro in conferenza unificata 19 giugno 2003 . Mi viene anche da pensare che , forse, è ad esse che si riferiva il sottosegretario Bastico, quando annunciava che "A
cambiare da subito (...) saranno le competenze, gli obiettivi finali di
base che gli studenti dovranno raggiungere, a conclusione del primo
biennio delle superiori, in ambiti come quello linguistico, informatico
o logico-matematico. Conoscenze che dovranno poi essere appositamente
certificate.
Un percorso a spirale, dunque, che la necessità di sintesi rende
sicuramente difficile da seguire, ma che ricorda, e lo noto con
profonda tristezza, le involuzioni normative alle quali ci aveva
abituati il MIUR. Un percorso a spirale che trova conferma - e forse
chiarimento - anche all'interno delle disposizioni finali e le
abrogazioni previste dall'articolo 4 del disegno di legge e del decreto.
Il comma 1 ed il comma 2 di questo articolo definiscono due proroghe di un anno : la prima, per le disposizioni correttive ed integrative
ai decreti sul diritto dovere e sull'alternanza scuola-lavoro, la
seconda sull'attuazione della riforma dei cicli decretata dall'allora
ministro Moratti. Proroghe decisamente ambigue, perché, pur agendo su
due provvedimenti presi dal ministro attuale, in realtà prolungano la
vita di quelli dell'altro: un caso un caso di accanimento terapeutico
di cui non si comprende proprio l'utilità.
In questa pagina ho riportato una per una le "ulteriori modificazioni"
del decreto legislativo n. 226 del 2005 di cui si occupa il comma
successivo. Per comodità di lettura, ho evidenziato in neretto le
abrogazioni ed in corsivo le parti del decreto morattiano alle quali
esse si riferiscono, lasciando ai lettori osservazioni e commenti. In
realtà, quello che mi sarebbe piaciuto fare, sarebbe stato riportare
tutto il decreto 226 privo delle parti abrogate, per verificare quanto
esso venga realmente modificato o rivoluzionato copernicamente come pure è stato detto.
Una sola cosa mi preme rilevare, per riprendere e concludere le
osservazioni specifiche dedicate al punto tre del disegno di legge e
del decreto Fioroni.
Ho notato che, procedendo nelle abrogazioni - alcune delle quali, come
quelle che reintegrano gli articoli del Testo Unico veramente
apprezzabili - ci si è dimenticati di abrogare una abrogazione
morattiana, cioè questa:
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo
formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati
all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
Dimenticanza, frettoloso taglia e cuci , o, piuttosto,
incapacità a mediare su un punto che sta creando notevoli tensioni in
relazione a nodi importanti? Si assolve all'obbligo formativo, infatti,
nella scuola o nella formazione professionale, o, infine,
nell'apprendistato (legge Biagi, ancora in vigore, permettendo) , una
volta assolto l'obbligo scolastico. Mantenerlo in vigore - una
volta portato l'obbligo scolastico a 16 anni -consentirebbe di aprire
la strada alla realizzazione di un biennio obbligatorio unico dopo il quale chi proprio a scuola non vuole stare, potrebbe frequentare la formazione professionale.
Una mediazione al ribasso, dal mio punto di vista, ma sicuramente migliore di quel biennio unitario che, invece, ci viene prospettato - indirettamente - anche da questo decreto.
3 febbraio 2007
Anna Pizzuti

