Maxiemendamento e Scuola
Maxiemendamento e Scuola
Ad una prima
lettura sembrerebbe siano presenti modifiche solo agli articoli
relativi al rinnovo contrattuale, così come da accordo dell'11 novembre
tra Governo e Sindacati.
Qualsiasi commento e ben accetto.
Milano, 19 novembre 2006
Di
seguito trovate i commi che riguardano la scuola, se non me ne è
sfuggito qualcuno. Per facilitare la lettura alcune parti sono in
grassetto.
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Ddl Camera 1746 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
ART. 16.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(...)
238.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1,
comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio
statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a
decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
239. In sede
di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione
collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 238, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 238.
240. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve
concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che,
ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per
non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei
comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque
essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono
efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni
dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro
il termine di cui al comma 3 del presente articolo".
(...)
207.
Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile,
in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti
dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni
di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello
Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa
predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
(categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della
protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli
enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7),
con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e
alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore
della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello
stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di
impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei
trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività
finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le
dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di
40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su
proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del
triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse
unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza
degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di
risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.
Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere
finanziario.
(...)
263. A decorrere dall'anno 2007, al
fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita
unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato
e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".
Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti
nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e
"Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel
centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione
ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri
e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa
conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione
procede a una specifica attività di monitoraggio.
264. Le
disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.
440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate
nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita
nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche
autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la
formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva
n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
265. Per meglio qualificare il ruolo e
l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza
al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai
dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di
scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il
valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si
procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento
ai fini della riduzione della dotazione organica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di
interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il
perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo
40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione
di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la
definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e
di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con
cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere
efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'articolo 399
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti
inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei
futuri concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con
effetto dal 10 settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto
dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. In
ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale per
le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse
necessario comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in
deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo
comunque il criterio di cui alla lettera a), previo parere del CNPI,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può attingere
alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata in
vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a
tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di
concorso;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con
l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle
assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento
delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese.
A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati
corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in
presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di
maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio.
266. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 265 è adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 265 è adottato
d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la
materia di cui alla lettera c) del comma 265 è adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
267. La
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal
biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti
anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative
al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le
disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto
C.11) della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente
periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri
e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
268.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità,
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale
piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità
del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano,
il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno,
ovvero fino al 31 dicembre 2008.
269. Il Ministro della
pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione
professionale del personale docente in soprannumero sull'organico
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata
alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti
di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata,
nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di
cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico
2007/2008.
270. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i
processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime
istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è
istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica",
di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e)
collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
271.
L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica,
è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra
nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che
sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle
attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata
la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue
articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei
contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che
in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso,
conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il
predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure
selettive di natura concorsuale.
272. Al fine di potenziare la
qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che
non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e
con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei
sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi
proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le
medesime modalità, per un ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri,
nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di
quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato
sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da
un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso
il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche".
273. L'INVALSI, fermo restando quando
previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio
normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del
Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a)
formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
274.
Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei
mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
275. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano
dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.
276. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro
della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente
comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
277.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure
concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i
seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti
vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza
scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione
dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione
della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di
durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a
concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10
per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo.
278. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
al comma 277 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti,
sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008
e 2008/2009, dei candidati del citato concorso che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la
produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio
di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si
procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e
interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo,
alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di
esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non
vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un
apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione
con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno
scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.
279.
Dall'attuazione dei commi da 265 a 278 devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni
per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro
1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
280. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 184 e 279, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a)
relativamente al comma 184, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle
determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare,
fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 184;
b)
relativamente al comma 279, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 279.
281. L'istruzione impartita per
almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il
regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula,
possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e
le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite
in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di
criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.
282. Fino
alla messa a regime di quanto previsto dal comma 281, proseguono i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa
vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una
quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali
di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture
che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base
dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
283. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate
annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al
completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono,
rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella
predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n.
23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza
e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine
di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto
per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed
enti locali della medesima regione.
284. Nella logica degli
interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro
della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi
programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli
istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per
l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle
strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del
lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina
altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità
di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che
si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei
singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
285. Al fine di favorire ampliamenti
dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle
lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale,
della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica
istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite
le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
286. La gratuità parziale dei libri di testo
di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo.
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei
genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti
e ai loro genitori.
287. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 progetti
tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a
bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia
di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse
tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come
sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire
un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico
0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla
realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto
nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il
personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse
previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, è abrogato.
288. A decorrere dall'anno
2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione
professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
289. Ferme restando le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione
agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della
lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione
degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base
provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita
autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche
istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive
di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si
provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
290. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole
di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al
migliore supporto delle attività didattiche.
291. Per gli
interventi previsti dai commi da 281 a 290, con esclusione del comma
283, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni
di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti
dai commi da 281 a 290.
292. Al fine di dare il
necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole
paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di
base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni
di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
293.
Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con
apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non
siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate.
In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine
di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie
di primo e secondo grado.
(...)

