Portfolio e scheda di valutazione

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di COBAS SCUOLA

PORTFOLIO e SCHEDA VALUTAZIONE

di COBAS SCUOLA


STRUMENTI CONTRO LA “RIFORMA” MORATTI RICORSO AL TAR DEL LAZIO CONTRO LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 84

I COBAS della Scuola intensificano la campagna iniziata nel marzo 2003 per l’abrogazione della cosiddetta riforma Moratti. Una controriforma che impoverisce la Scuola Pubblica Statale riduce il tempo scuola, riduce gli organici, gerarchizza il ruolo docente, reintroduce la differenziazione tra gli alunni/e, aumenta i finanziamenti alle scuole private ed è funzionale al mercato del lavoro.

Il 10 novembre 2005 è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione la circolare n. 84 avente per oggetto le modalità di compilazione del portfolio delle competenze e del documento di valutazione degli alunni/e. I Cobas hanno deciso di ricorrere al TAR del Lazio perché sospenda e annulli la circolare n.84. I ricorsi sono tre: uno avviato dagli insegnanti e gli altri due dai genitori. Questo per evitare che il TAR (organismo quanto mai politicizzato) annulli il ricorso per interessi contrastanti tra i genitori che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Quindi uno è firmato da genitori non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica e l’altro dagli avvalentesi. La pratica del ricorso giudiziario ci sembra un passo necessario in considerazione della palese illegittimità della circolare n. 84 anche se riteniamo che non possa sostituire la mobilitazione capillare e diffusa che genitori ed insegnanti sono riusciti a mettere in campo in questi anni per l’abrogazione della controriforma Moratti. I ricorsi presentati al TAR del Lazio possono essere uno strumento utilizzabile dai genitori e dagli insegnanti negli organi collegiali che debbono deliberare per il rifiuto del Portfolio e per l’adozione della scheda di valutazione conforme ai Programmi dell’85 (elementare) e del ’79 (media) tuttora vigenti. Le motivazioni giuridiche a sostegno dei ricorsi sono le seguenti:

1) il portfolio non è menzionato né dalla L. 53/03 né dal decreto legislativo applicativo 59/04, è citato soltanto all’interno delle Indicazioni Nazionali ( allegate al decreto legislativo 59/04) che sono transitorie in quanto non è stato ancora emanato il relativo Regolamento citato dagli artt. 13 e 14 del Decreto stesso; 2) il documento di valutazione allegato alla circolare n. 84 non ha alcun fondamento normativo e giuridico in quanto non è mai stato emanato il relativo decreto ministeriale come previsto dal D.P.R. 275/99 D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15.03.1997, n. 59 (G.U. 10.08.1999, n. 186, S.O 152/L). Art. 10 - Verifiche e modelli di certificazione 3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

3) la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene inserita in un unico documento unitamente agli altri curricoli nonostante sia una materia facoltativa e il D. Lgs. 297/94 reciti testualmente Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

4) Le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado vengono subdolamente introdotti dalla cosiddetta Riforma Moratti attraverso allegati al D.Lgs. 59/04 applicativo della Legge Delega 53/03 senza aver neanche iniziato l’iter legislativo obbligatorio come previsto dal D.P.R. 275/99 D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15.03.1997, n. 59 (G.U. 10.08.1999, n. 186, S.O 152/L). Capo III - Curricolo nell'autonomia Art. 8 - Definizione dei curricoli (N.d.R.) 1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio….

5) Il Docente tutor, che dovrebbe coordinare gli altri docenti per la redazione e la compilazione del portfolio, non ha riscontro nella normativa vigente né in quella pattizia. Lo stato giuridico degli insegnanti resta quello fissato dal D.L.vo 297/94 e dal C.C.N.L. Addirittura il Presidente della Camera dei Deputati, On. Casini, nel mese di luglio ha impedito che fosse votato alla Camera un articolo inserito in un Decreto Omnibus che prevedeva uno stanziamento per la retribuzione dei suddetti docenti nella scuola primaria. La Motivazione addotta dal Presidente Casini fu appunto che la nascita di tale figura era e doveva restare nell’ambito della trattativa contrattuale ed il Parlamento non poteva legiferare in merito senza che fosse conlusa la fase pattizia in corso.

6) Nella stessa circolare viene richiamato l’atto del Garante della Privacy, con il quale si impone la redazione da parte del MIUR di un regolamento, entro dicembre 2005, per il trattamento dei dati sensibili (privacy). Il regolamento dovrà poi essere approvato dallo stesso Garante e quindi adottato dai collegi dei docenti. Tutto questo non è avvenuto e, se anche lo fosse, che senso avrebbe compilare un documento predisposto prima della conclusione dell’iter?

7) Un atto amministrativo, come la Circolare n.84,, non può intervenire ad anno scolastico iniziato ed inoltrato, quando il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è già stato elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali delle scuole.

Le motivazioni procedurali e giuridiche esposte dovrebbero indurre al ritiro della circolare tramite sentenza sospensiva da parte del T.A.R. del Lazio entro il mese di febbraio del 2006.


Last modified 2006-01-25 20:49
 

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